Marcatura CE per prodotti da costruzione: CPR e norme armonizzate
Marcatura CE dei prodotti da costruzione secondo il Regolamento CPR
Introduzione
La marcatura CE per i prodotti da costruzione è regolata dal Regolamento (UE) n. 305/2011, noto come CPR (Construction Products Regulation). Questo regolamento impone ai produttori, importatori e distributori di garantire che i prodotti immessi sul mercato siano conformi a specifici requisiti di prestazione e che la loro conformità sia dimostrata attraverso norme armonizzate.
Se operi nel settore edilizio, della progettazione o della produzione di materiali da costruzione, devi conoscere quando e come applicare la marcatura CE, per evitare blocchi alla commercializzazione e sanzioni.
Scopri in questa guida:
- Quando la marcatura CE è obbligatoria per i prodotti da costruzione
- Cosa prevede il Regolamento CPR
- Come redigere la Dichiarazione di Prestazione (DoP)
- Come ottenere e apporre correttamente il marchio CE
Cos’è il Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR)
Il Regolamento CPR 305/2011 ha sostituito la vecchia Direttiva 89/106/CEE, armonizzando le modalità con cui i prodotti da costruzione possono essere commercializzati all’interno dell’UE.
L’obiettivo è:
✅ Garantire che tutti i prodotti da costruzione rispettino prestazioni minime in termini di:
- Resistenza meccanica e stabilità
- Sicurezza in caso di incendio
- Igiene, salute e ambiente
- Sicurezza e accessibilità in uso
- Protezione contro il rumore
- Risparmio energetico e isolamento termico
- Uso sostenibile delle risorse naturali
Quando è obbligatoria la marcatura CE
La marcatura CE è obbligatoria per tutti i prodotti da costruzione coperti da una norma armonizzata EN o per i quali il produttore ha richiesto un ETA (European Technical Assessment).
Alcuni esempi di prodotti soggetti:
Categoria | Esempi |
---|---|
Serramenti | Infissi in PVC, alluminio, legno |
Cemento e calcestruzzo | Leganti idraulici, premiscelati |
Isolanti | Lana di roccia, EPS, XPS |
Acciaio strutturale | Barre, profili, travi |
Coperture e tetti | Tegole, membrane bituminose |
Materiali per pavimenti | Parquet, laminati, ceramica |
Prodotti per muratura | Blocchi, mattoni, malte |
👉 Approfondisci: Marcatura CE per serramenti e infissi
⚠️ Non è consentita la vendita in UE di questi prodotti senza marcatura CE, se coperti da una norma armonizzata.
La Dichiarazione di Prestazione (DoP)
Il documento più importante richiesto dal Regolamento CPR è la Dichiarazione di Prestazione (DoP). A differenza della classica dichiarazione di conformità, qui si tratta di dichiarare le prestazioni tecniche del prodotto rispetto a parametri misurabili.
Cosa deve contenere:
- Identificazione univoca del prodotto
- Nome e indirizzo del fabbricante
- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP)
- Riferimento alla norma armonizzata EN o ETA
- Prestazioni dichiarate (es. resistenza al fuoco, conduttività termica, reazione all’acqua)
- Firma del rappresentante legale
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Sistemi di valutazione AVCP
Il Regolamento CPR prevede diversi sistemi di controllo qualità in base al livello di rischio e alla destinazione d’uso del prodotto:
Sistema AVCP | Coinvolgimento dell’organismo notificato | Esempi |
---|---|---|
Sistema 1+ | Sì (prove iniziali + sorveglianza continua) | Prodotti strutturali critici |
Sistema 2+ | Sì (controllo produzione in fabbrica) | Cemento, acciaio, calcestruzzo |
Sistema 3 | Sì (prove tipo da parte terza) | Isolanti, impermeabilizzanti |
Sistema 4 | No (solo autocertificazione) | Prodotti non strutturali a basso rischio |
👉 Vuoi sapere se il tuo prodotto richiede un organismo notificato? Leggi: Organismi notificati per la marcatura CE
Come apporre il marchio CE
Dopo aver redatto la DoP e completato le verifiche tecniche previste dal sistema AVCP, si può apporre il marchio CE sul prodotto.
Dove si mette il marchio?
- Sul prodotto (se possibile)
- Sull’etichetta o sull’imballaggio
- Sulla documentazione di accompagnamento
Informazioni che deve contenere:
- Simbolo “CE”
- Nome e indirizzo del fabbricante
- Ultime due cifre dell’anno di apposizione
- Codice identificativo del prodotto
- Riferimento alla norma EN applicata
- Prestazioni dichiarate
- Numero dell’organismo notificato (se presente)
👉 Per guida completa: Come si applica il marchio CE
Sanzioni per mancata marcatura CE
Se un prodotto soggetto al Regolamento CPR viene immesso sul mercato senza marcatura CE o con documentazione incompleta, l’autorità di controllo (es. Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, ASL, Ministero delle Infrastrutture) può disporre:
- Ritiro dal mercato
- Sanzioni pecuniarie
- Divieto di vendita o uso
- Denunce penali per frode o pericolo alla salute
La responsabilità è del fabbricante, ma può coinvolgere anche importatori e distributori.
Marcatura CE e CAM (Criteri Ambientali Minimi)
In alcuni appalti pubblici, oltre alla marcatura CE, viene richiesto che i prodotti soddisfino i CAM – Criteri Ambientali Minimi.
I CAM non sostituiscono il marchio CE, ma rappresentano requisiti ambientali aggiuntivi per la sostenibilità. In alcuni casi, sono richieste dichiarazioni EPD o certificazioni volontarie.
Conclusione
La marcatura CE per i prodotti da costruzione non è solo un adempimento burocratico: è una garanzia per la sicurezza degli edifici, la tracciabilità dei materiali e la libera circolazione nel mercato europeo.
Il Regolamento CPR impone ai produttori:
- Di identificare norme e requisiti applicabili
- Di dichiarare le prestazioni tecniche
- Di seguire un sistema AVCP adeguato
- Di redigere la DoP e apporre il marchio CE
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