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Marcatura CE per prodotti da costruzione: CPR e norme armonizzate

Marcatura CE dei prodotti da costruzione secondo il Regolamento CPR

Introduzione

La marcatura CE per i prodotti da costruzione è regolata dal Regolamento (UE) n. 305/2011, noto come CPR (Construction Products Regulation). Questo regolamento impone ai produttori, importatori e distributori di garantire che i prodotti immessi sul mercato siano conformi a specifici requisiti di prestazione e che la loro conformità sia dimostrata attraverso norme armonizzate.

Se operi nel settore edilizio, della progettazione o della produzione di materiali da costruzione, devi conoscere quando e come applicare la marcatura CE, per evitare blocchi alla commercializzazione e sanzioni.

Scopri in questa guida:

  • Quando la marcatura CE è obbligatoria per i prodotti da costruzione
  • Cosa prevede il Regolamento CPR
  • Come redigere la Dichiarazione di Prestazione (DoP)
  • Come ottenere e apporre correttamente il marchio CE

Cos’è il Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR)

Il Regolamento CPR 305/2011 ha sostituito la vecchia Direttiva 89/106/CEE, armonizzando le modalità con cui i prodotti da costruzione possono essere commercializzati all’interno dell’UE.

L’obiettivo è:

✅ Garantire che tutti i prodotti da costruzione rispettino prestazioni minime in termini di:

  • Resistenza meccanica e stabilità
  • Sicurezza in caso di incendio
  • Igiene, salute e ambiente
  • Sicurezza e accessibilità in uso
  • Protezione contro il rumore
  • Risparmio energetico e isolamento termico
  • Uso sostenibile delle risorse naturali

Quando è obbligatoria la marcatura CE

La marcatura CE è obbligatoria per tutti i prodotti da costruzione coperti da una norma armonizzata EN o per i quali il produttore ha richiesto un ETA (European Technical Assessment).

Alcuni esempi di prodotti soggetti:

Categoria Esempi
Serramenti Infissi in PVC, alluminio, legno
Cemento e calcestruzzo Leganti idraulici, premiscelati
Isolanti Lana di roccia, EPS, XPS
Acciaio strutturale Barre, profili, travi
Coperture e tetti Tegole, membrane bituminose
Materiali per pavimenti Parquet, laminati, ceramica
Prodotti per muratura Blocchi, mattoni, malte

👉 Approfondisci: Marcatura CE per serramenti e infissi

⚠️ Non è consentita la vendita in UE di questi prodotti senza marcatura CE, se coperti da una norma armonizzata.


La Dichiarazione di Prestazione (DoP)

Il documento più importante richiesto dal Regolamento CPR è la Dichiarazione di Prestazione (DoP). A differenza della classica dichiarazione di conformità, qui si tratta di dichiarare le prestazioni tecniche del prodotto rispetto a parametri misurabili.

Cosa deve contenere:

  • Identificazione univoca del prodotto
  • Nome e indirizzo del fabbricante
  • Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP)
  • Riferimento alla norma armonizzata EN o ETA
  • Prestazioni dichiarate (es. resistenza al fuoco, conduttività termica, reazione all’acqua)
  • Firma del rappresentante legale

📂 Chiedici il modello Word per la Dichiarazione di Prestazione


Sistemi di valutazione AVCP

Il Regolamento CPR prevede diversi sistemi di controllo qualità in base al livello di rischio e alla destinazione d’uso del prodotto:

Sistema AVCP Coinvolgimento dell’organismo notificato Esempi
Sistema 1+ Sì (prove iniziali + sorveglianza continua) Prodotti strutturali critici
Sistema 2+ Sì (controllo produzione in fabbrica) Cemento, acciaio, calcestruzzo
Sistema 3 Sì (prove tipo da parte terza) Isolanti, impermeabilizzanti
Sistema 4 No (solo autocertificazione) Prodotti non strutturali a basso rischio

👉 Vuoi sapere se il tuo prodotto richiede un organismo notificato? Leggi: Organismi notificati per la marcatura CE


Come apporre il marchio CE

Dopo aver redatto la DoP e completato le verifiche tecniche previste dal sistema AVCP, si può apporre il marchio CE sul prodotto.

Dove si mette il marchio?

  • Sul prodotto (se possibile)
  • Sull’etichetta o sull’imballaggio
  • Sulla documentazione di accompagnamento

Informazioni che deve contenere:

  • Simbolo “CE”
  • Nome e indirizzo del fabbricante
  • Ultime due cifre dell’anno di apposizione
  • Codice identificativo del prodotto
  • Riferimento alla norma EN applicata
  • Prestazioni dichiarate
  • Numero dell’organismo notificato (se presente)

👉 Per guida completa: Come si applica il marchio CE


Sanzioni per mancata marcatura CE

Se un prodotto soggetto al Regolamento CPR viene immesso sul mercato senza marcatura CE o con documentazione incompleta, l’autorità di controllo (es. Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, ASL, Ministero delle Infrastrutture) può disporre:

  • Ritiro dal mercato
  • Sanzioni pecuniarie
  • Divieto di vendita o uso
  • Denunce penali per frode o pericolo alla salute

La responsabilità è del fabbricante, ma può coinvolgere anche importatori e distributori.


Marcatura CE e CAM (Criteri Ambientali Minimi)

In alcuni appalti pubblici, oltre alla marcatura CE, viene richiesto che i prodotti soddisfino i CAM – Criteri Ambientali Minimi.

I CAM non sostituiscono il marchio CE, ma rappresentano requisiti ambientali aggiuntivi per la sostenibilità. In alcuni casi, sono richieste dichiarazioni EPD o certificazioni volontarie.


Conclusione

La marcatura CE per i prodotti da costruzione non è solo un adempimento burocratico: è una garanzia per la sicurezza degli edifici, la tracciabilità dei materiali e la libera circolazione nel mercato europeo.

Il Regolamento CPR impone ai produttori:

  • Di identificare norme e requisiti applicabili
  • Di dichiarare le prestazioni tecniche
  • Di seguire un sistema AVCP adeguato
  • Di redigere la DoP e apporre il marchio CE

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